Cass. civ. n. 7110 del 09 marzo 2023

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Graduazione delle funzioni - Obbligo di provvedere della P.A. - Violazione - Conseguenze - Risarcimento del danno da perdita di "chance" - Oneri di allegazione del lavoratore - Oneri di prova del datore.


In tema di dirigenza medica, l'obbligo della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi non viene meno né per il mancato rispetto dei termini endoprocedimentali relativi alla fase di consultazione sindacale, né per l'omessa conclusione delle trattative, ma la sua violazione non legittima il dirigente medico interessato a chiedere l'adempimento di tale obbligo, bensì a domandare giudizialmente il risarcimento del danno per perdita della "chance" di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l'inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l'onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputabilità dell'inadempimento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13685 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 24
Contr. Coll. 05/12/1996 art. 51
Contr. Coll. 05/12/1996 art. 53
Contr. Coll. 05/12/1996 art. 54
Contr. Coll. 05/12/1996 art. 55
Contr. Coll. 08/06/2000 art. 39
Contr. Coll. 03/11/2005 art. 24
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 1 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1218

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