Cass. civ. n. 1794 del 9 giugno 1972

Testo massima n. 1


L'obbligo stabilito dall'art. 1569 c.c. in materia di somministrazione, di non recedere senza congruo preavviso, non può essere esteso ad una concessione gratuita di presa d'acqua fatta, senza alcuna determinazione di durata, a mero titolo di cortesia, giacché una siffatta concessione è caratterizzata dalla precarietà e dalla revocabilità.

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