Cass. pen. n. 31247 del 21 maggio 2019
Testo massima n. 1
In materia di impugnazioni, il concordato tra le parti sui motivi d'appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non è vincolante per il giudice, il quale è sempre tenuto ad esercitare il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti coinvolti dal concordato e sulla congruità della pena. (Conf. n. 1869/1993, Rv. 193779-01). (Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 24/04/2018).