Cass. pen. n. 19292 del 24 marzo 2004

Testo massima n. 1


In tema di conversione, per insolvibilità, della pena pecuniaria in libertà controllata, la competenza alla gestione complessiva della misura sostitutiva e, quindi, anche ad eventuali modificazioni della medesima, pur nel caso di trasferimento di residenza del condannato, appartiene al magistrato di sorveglianza che ha provveduto alla conversione della pena pecuniaria e non a quello che ha giurisdizione sul territorio di residenza o dimora del condannato medesimo.

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