Cass. pen. n. 9857 del 28 ottobre 2020

Testo massima n. 1


È configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. quando il giudice abbia riscontrato il dato storico della partecipazione al reato di cinque o più persone, senza che occorra il formale accertamento della colpevolezza di ciascuno di essi, purché la partecipazione del numero necessario di correi sia stata ritenuta, anche incidentalmente - mediante valorizzazione delle vicende contestate nei capi di imputazione, corroborate dal riepilogo delle fonti prova - e non esclusa in modo definitivo nella sua materialità.

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