Cass. pen. n. 33668 del 17 giugno 2005
Testo massima n. 1
In tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, il principio di specialità contenuto nell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione pone precisi limiti alla giurisdizione, impedendo al giudice di perseguire l'estradato per reati diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione, tale clausola configurandosi come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale e, con la sola eccezione dell'ammissibilità degli atti di indagine diretti ad assicurare le fonti di prova, all'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione ovvero all'archiviazione della notizia di reato. (Ha specificato la Corte che l'eventuale rinunzia dell'imputato alla clausola di specialità deve emergere da un comportamento inequivocamente indicativo dell'accettazione del procedimento a suo carico, che non può essere identificato nel ricorso da parte dell'imputato medesimo a una difesa nel merito, la quale non può comportare l'abdicazione ai poteri di censura specifica, legittimamente esercitabili - come nella specie - in sede di impugnazione).
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