Cass. civ. n. 434 del 30 gennaio 1978

Testo massima n. 1


Nella disciplina del codice civile non esistono vere e proprie locazioni a tempo indeterminato, poiché tutte le locazioni hanno una durata: o quella fissata dai contraenti, o, in difetto, quella stabilita dall'art. 1574 c.c. Pertanto, quando il locatore convenga in giudizio il conduttore per far valere pretese connesse ad una locazione di durata indeterminata (cioè, legale), e il conduttore eccepisca invece una locazione di durata convenzionale, il locatore-attore non è tenuto a fornire alcuna prova in ordine alla scadenza del contratto, in quanto il rapporto locatizio rispetto al quale non risulti obiettivamente dimostrata la fissazione di una data di scadenza è da ritenersi, ope legis, sottoposto alla durata legale, e il conduttore-convenuto non può validamente resistere alla pretesa se non provando l'esistenza di un termine di scadenza negoziale diverso da quello stabilito dalla legge.

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