Cass. pen. n. 34387 del 27 aprile 2021

Testo massima n. 1


Il giudice della cognizione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, essendo a tal fine tenuto ad acquisire, anche d'ufficio, il fascicolo del giudizio per la doverosa verifica al riguardo.

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