Cass. civ. n. 7169 del 18 marzo 2024

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE Contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente - Spese straordinarie - Spese universitarie e abitative per studente fuori sede - Natura.


In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3835 del 2021

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 337 ter com. 4
Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 316 bis

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