Cass. pen. n. 11352 del 9 dicembre 2020

Testo massima n. 1


In caso di richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 164, comma quarto, e 168, comma terzo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione, al fine di verificare se i precedenti ostativi risultassero o meno documentalmente al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio, è tenuto, anche d'ufficio ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen., ad acquisire in originale o in copia il fascicolo del procedimento cognitorio, dando conto degli esiti del controllo effettuato nella motivazione della decisione.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE