Cass. civ. n. 7182 del 10 marzo 2023

Testo massima n. 1


VENDITA - EFFETTI - REALI Obbligo dell'alienante di trasferire il possesso materiale del bene - Pattuizione sull'attuazione del relativo obbligo - Ammissibilità.


Nel contratto di compravendita di beni immobili, l'obbligo gravante sull'alienante di trasferire il possesso materiale del bene può essere oggetto di pattuizione, essendo la disposizione di cui all'art. 1476 c.c. derogabile; ne consegue che, laddove l'acquirente si sia obbligato a riconoscere il potere di detenzione o il possesso sul bene da parte di un terzo, la mancata sua immissione nel possesso di fatto non dà luogo ad inadempimento da parte del venditore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 569 del 2008

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1476

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