Cass. pen. n. 26556 del 13 aprile 2021
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, che ha natura di reato di pericolo, le condotte dirette ad interferire illecitamente sulla determinazione del contenuto del bando di gara, o dell'atto ad esso equipollente, assumono rilevanza solo se l'organo o l'ente pubblico abbia iniziato il procedimento amministrativo che dimostri la volontà di contrarre, senza che, per individuare tale inizio, sia necessario il ricorso a modelli tipizzati o riconducibili a normative specifiche.