Cass. pen. n. 36251 del 24 novembre 2020

Testo massima n. 1


In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe o anche di capo dell'associazione non implica l'automatica responsabilità per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, in quanto dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola, specifica, condotta criminosa, dovendosi escludere qualsiasi forma di responsabilità anomala da posizione o da "riscontro ambientale".

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