Cass. pen. n. 7192 del 19 dicembre 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - Violazione delle norme antinfortunistiche - Prestazione lavorativa a titolo di amicizia - Infortunio mortale del lavoratore - Circostanza aggravante di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen. - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.


In tema di infortuni sul lavoro, è configurabile l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche nel caso in cui l'attività sia prestata dal lavoratore a titolo di amicizia, riconoscenza o comunque in una situazione diversa dal rapporto di subordinazione, posto che la normativa a tutela della sicurezza sul lavoro deve essere rispettata ogni qualvolta la prestazione avvenga in ambiente suscettibile di essere definito di "lavoro". (Fattispecie relativa ad omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen. in relazione alla morte di un collaboratore occasionale dell'imputato, vittima di un'errata manovra nell'impiego di un escavatore, che aveva preso parte, a titolo di amicizia, all'esecuzione di lavori di manutenzione domestica).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 7730 del 2008

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.

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