Cass. pen. n. 42227 del 3 settembre 2021

Testo massima n. 1


Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, anche nella nuova formulazione di cui all'art. 416-ter cod. pen. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, che ha previsto la punibilità di qualsiasi accordo stipulato con l'appartenente ad un'associazione mafiosa in cui sia assunta la disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze del sodalizio, rientra nel novero dei reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed è, quindi, incluso fra le ipotesi contemplate dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., per le quali il termine di fase della custodia cautelare, decorrente dall'inizio della sua esecuzione, è quello annuale previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.

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