Cass. pen. n. 1027 del 31 ottobre 2018
Testo massima n. 1
Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza ordinata ai sensi dell'art. 417 cod. pen. (nella specie, la libertà vigilata), il magistrato di sorveglianza ha l'onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena. (Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA SALERNO, 27/09/2017).