Cass. pen. n. 46876 del 7 novembre 2019
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di disastro ambientale colposo (artt. 434, comma secondo, e 449 cod. pen.) è necessario che l'attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tali da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che il movimento franoso verificatosi all'interno di una discarica comunale potesse integrare il reato, avendo determinato un innalzamento solo temporaneo delle esalazioni maleodoranti provenienti dalla discarica e dei livelli di inquinamento di due corsi d'acqua).
Testo massima n. 2
Il delitto di "frana colposa" (o "disastro colposo innominato"), in ossequio al principio di offensività da rapportarsi alla natura di pericolo astratto del reato, richiede ai fini della sua consumazione il verificarsi di un fatto distruttivo di proporzioni straordinarie che espone realmente a rischio la pubblica incolumità, mettendo in effettivo pericolo un numero indeterminato di persone. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di assoluzione dal reato di cui agli artt. 426 e 449 cod. pen. in presenza di un fenomeno franoso di cospicue dimensioni, astrattamente in grado di porre in pericolo l'incolumità pubblica, ma che, in considerazione delle caratteristiche tipologiche dell'area recintata nella quale si era determinato, non aveva costituito una minaccia per una coorte non preventivamente individuabile di soggetti).