Cass. civ. n. 7201 del 18 marzo 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Commissario liquidatore - Assimilabilità al curatore fallimentare - Conseguenze in tema di azione revocatoria ordinaria - Sussistenza dell'eventus damni - Onere della prova - Requisiti - Pluralità di elementi - Ricorrenza complessiva - Necessità - Scientia damni - Consapevolezza di tali elementi da parte del terzo.


Il commissario liquidatore è assimilabile, per natura e funzioni, al curatore fallimentare e, come questo, nell'azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla società posta in liquidazione, ha l'onere di provare a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo, b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; conseguentemente, la sussistenza dell'eventus damni può ritenersi dimostrata solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre i predetti elementi emerge che, per effetto dell'atto pregiudizievole, è divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito (in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori) e il requisito soggettivo della scientia damni va ravvisato nella consapevolezza di tali elementi da parte del terzo convenuto in revocatoria.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26331 del 2008

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2901
Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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