14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13076 del 5 giugno 2007
Testo massima n. 1
In tema di locazione, la mancata autorizzazione ai lavori necessari per destinare l’immobile all’uso previsto nel contratto non rende di per sé invalido quest’ultimo, con la conseguenza che è dovuto il pagamento del canone da parte del conduttore, se tale condizione era nota alla medesima parte contraente che ne assumeva il relativo onere al momento di concludere il contratto. [ Nella specie è stata esclusa la mala fede del locatario, durante le trattative ed alla stipula del contratto, per avere affittato un locale inidoneo — tettoia di copertura di campi di bocce privi di impianti igienici — alla utilizzazione convenuta — palestra di danza —, perché il conduttore aveva assunto l’onere di chiedere la autorizzazione prima di compiere la ristrutturazione e avrebbe potuto recedere dal contratto se il comune, come avvenuto, l’avesse negata ].
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