Cass. pen. n. 26080 del 22 luglio 2020

Testo massima n. 1


Per integrare il reato di atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell'art. 527, comma secondo, cod. pen., non si richiede l'effettiva presenza di due o più minori, ma è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza di minori. (Fattispecie di atti osceni compiuti all'interno del reparto di un ipermercato aperto al pubblico, in cui erano esposti articoli per fanciulli).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE