Cass. pen. n. 43542 del 20 settembre 2019

Testo massima n. 1


In tema di atti osceni, per la sussistenza del reato di cui all'art. 527, comma secondo, cod. pen., il giudice deve verificare l'effettiva presenza di due o più minori nei luoghi indicati dalla norma, a nulla rilevando che uno o più di essi abbiano assistito al compimento di detti atti, essendo sufficiente il pericolo che ciò accada.

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