Cass. pen. n. 43542 del 20 settembre 2019

Testo massima n. 1


In tema di atti osceni, per la sussistenza del reato di cui all'art. 527, comma secondo, cod. pen., il giudice deve verificare l'effettiva presenza di due o più minori nei luoghi indicati dalla norma, a nulla rilevando che uno o più di essi abbiano assistito al compimento di detti atti, essendo sufficiente il pericolo che ciò accada.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE