Cass. civ. n. 654 del 29 febbraio 1968
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Al negozio di fondazione, che è atto di privata autonomia, sono applicabili tutte le regole sancite per i contratti compatibili con il suo specifico contenuto e, quindi, anche quelle che regolano l'inserzione di clausole condizionali. Nell'atto di fondazione può essere posta come condizione di efficacia del negozio anche la concordanza tra lo statuto predisposto dal fondatore e quello approvato con l'atto amministrativo di riconoscimento, concordanza la cui sussistenza o mancanza si pone, nei confronti dell'atto del fondatore come evento estraneo all'autonomia di questi, ed il cui verificarsi è possibile sia in un senso che nell'altro.
Testo massima n. 2
Qualora sia posta come condizione di efficacia dell'atto di fondazione di una persona giuridica, la conformità dello statuto approvato dall'autorità amministrativa a quello predisposto dal fondatore, il difetto di essa assume una duplice rilevanza: quella di difetto di un presupposto e quindi di invalidità dell'atto di riconoscimento, e quella di difetto di efficacia dell'atto di fondazione (quanto meno con riguardo all'attribuzione patrimoniale). Di conseguenza si offre al fondatore la possibilità di esercizio di una duplice pretesa; quella di invalidazione del provvedimento amministrativo, esercitabile dinanzi alla giurisdizione amministrativa, e quella di caducazione del negozio privato la quale, in quanto concerne l'attuazione di un negozio di diritto privato, l'efficacia o meno di questo e le conseguenze dell'asserita inefficacia (restituzione dei beni trasferiti per difetto dell'atto traslativo), è proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.