Cass. pen. n. 7211 del 23 gennaio 2024

Testo massima n. 1


REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - Reato di guida in stato di ebbrezza - Risarcimento del danno per le lesioni occorse - Attenuante ex art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.


L'attenuante dell'integrale riparazione del danno non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento per le lesioni che ne sono conseguite, in quanto la causazione delle stesse, pur se possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato secondo il criterio della cd. regolarità causale.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 31634 del 2018

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6
Cod. Strada art. 186 com. 2 CORTE COST.

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