Cass. pen. n. 9553 del 4 febbraio 2021

Testo massima n. 1


In tema di frode assicurativa, la falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, prevista dall'art. 642 cod. pen. può essere integrata tanto da una falsità materiale quanto da una falsità ideologica, atteso che la previsione normativa, a differenza da quelle in tema di delitti di falso, non distingue espressamente tra i due tipi di falsità.

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