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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9520 del 9 settembre 1995

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9520 del 9 settembre 1995

Testo massima n. 1

Il credito dell’appaltatore per revisione prezzi diviene liquido ed esigibile solo con la sentenza che ne accerta la sussistenza e ne determina l’ammontare, sicché non possono spettare interessi moratori prima della liquidazione, che rende esigibile il pagamento, nemmeno quando il compenso revisionale costituisce parte del prezzo di un contratto di compravendita. 

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