Cass. civ. n. 7243 del 18 marzo 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Attività di recupero dei crediti cartolarizzati ex l. n. 130 del 1999 - Incarico conferito a soggetto non iscritto all’albo ex art. 106 T.U.B. - Conseguenze - Nullità del mandato e degli atti compiuti - Esclusione - Fondamento.


Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10885 del 2015

Normativa correlata

Legge 30/04/1999 num. 130 art. 2 com. 6
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

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