Cass. civ. n. 31358 del 2 dicembre 2019

Testo massima n. 1


Nel giudizio di divorzio, la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio e a tutti i profili economici connessi: onde l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e ancora non passata in giudicato, assumendo esso rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa.

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