Cass. civ. n. 7249 del 13 marzo 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Riconoscimento giudiziale del diritto - Termine trimestrale per il pagamento del prezzo - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza incidente sul diritto del retrattante - Sussistenza - Dalla comunicazione del dispositivo - Insussistenza - Fondamento.
In tema di retratto agrario, il termine trimestrale per il pagamento del prezzo decorre, ai sensi della l. n. 2 del 1979, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto del retrattante e non dalla comunicazione di cancelleria dell'avvenuto deposito della sentenza; né può invocarsi, stante il chiaro disposto normativo, un'interpretazione costituzionalmente orientata che dia rilievo, ai fini della decorrenza del termine, al principio della conoscenza effettiva dell'atto, atteso che la data del deposito è facilmente conoscibile dalla parte attraverso l'acquisizione delle relative informazioni in cancelleria.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.