Cass. pen. n. 7266 del 18 dicembre 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Provvedimento di rigetto all'accesso ai programmi di giustizia riparativa emesso nel corso degli atti preliminari o del dibattimento - Impugnabilità - Condizioni.


L'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen., resa durante il compimento degli atti preliminari o nel corso del dibattimento può essere impugnata, ex art. 586, comma 1, cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza, nel solo caso di reati perseguibili a querela suscettibile di remissione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 33152 del 2024

Normativa correlata

Costituzione art. 111 com. 7
Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6)
Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 45 ter
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 58

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