Cass. civ. n. 7267 del 13 marzo 2023

Testo massima n. 1


APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA


Accettazione dell’opera da parte del committente - Onere della prova sull’esistenza di vizi - Assolvimento da parte del committente - Necessità - Raggiunta della prova sull’esistenza dei vizi - Colpa presunta dell’appaltatore - Sussistenza.


In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1655
Cod. Civ. art. 1667
Cod. Civ. art. 1668

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Precedenti: Cass. civ. n. 19146/2013

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