Cass. civ. n. 2110 del 27 febbraio 1991
Testo massima n. 1
Qualora, nel giudizio promosso dal committente nei confronti dell'appaltatore, con azione di garanzia ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., venga disposta consulenza tecnica, su istanza anche del convenuto, o comunque con la sua adesione o partecipazione, al fine di accertare difformità o vizi occulti dell'opera, si deve escludere che l'attore, in relazione ai difetti riscontrati da tale consulenza, sia tenuto, a pena di decadenza, alla denuncia contemplata dal secondo comma del cit. art. 1667, dato che la controparte già conosce od è in grado di conoscere l'esito dell'indagine peritale.
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