Cass. civ. n. 7272 del 13 marzo 2023
Testo massima n. 1
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO
Società di capitali - Inadempimento di contratto di lavoro - Responsabilità risarcitoria degli amministratori verso l’altro contraente ex art. 2395 o 2476 c.c. - Esclusione -
Ragioni - Configurabilità del concorso tra inadempimento della società e illecito dell’amministratore - Sussistenza. L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ex artt. 2395 o 2476, comma 6, c.c., nella formulazione "ratione temporis" vigente, atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi; laddove ne ricorrano tutti gli estremi può, peraltro, configurarsi un concorso tra l'inadempimento della società e l'illecito dell'amministratore.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2476 com. 6
Cod. Civ. art. 2395