Cass. civ. n. 10576 del 4 maggio 2018
Testo massima n. 1
Il riferimento, contenuto nell'atto di donazione, all'esistenza di un mutuo ipotecario gravante sull'immobile (nella fattispecie l'abitazione coniugale), prova che il motivo, comune alle parti della donazione, sia la destinazione dell'immobile a fondo patrimoniale, e la precostituzione di una garanzia "blindata" della proprietà dell'immobile rispetto ai terzi creditori ipotecari. Di talché, l'esistenza del mutuo e la conoscenza dello stesso rende lecito l'atto di donazione, escludendo che l'unico motivo determinante di cui all'art. 788 c.c. fosse quello di frodare il fisco.