Cass. civ. n. 8277 del 27 aprile 2016
Testo massima n. 1
La costituzione del vincolo pertinenziale richiede la presenza di due particolari requisiti del bene servente, rispettivamente di natura soggettiva ed oggettiva: il primo consiste nella titolarità omogena della res principale e della pertinenza, le quali devono entrambe appartenere ad un unico proprietario, legittimato a disporre anche separatamente dei due beni; il secondo, invece, riguarda la circostanza che la cosa pertinenziale risulti, per le sue caratteristiche funzionali e strutturali, destinata in modo durevole al servizio o ad ornamento del bene principale.