14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8075 del 26 luglio 1999
Testo massima n. 1
L’appaltatore, anche quando è chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell’arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente; tale responsabilità con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori se l’appaltatore, accortosi del vizio, non lo abbia denunziato tempestivamente al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto; in tale ipotesi la responsabilità dell’appaltatore può concorrere, laddove gli errori di progettazione e direzione gli siano imputabili e si tratti di vizi facilmente riconoscibili anche da un profano, ed è esclusiva qualora la sua ingerenza o quella del direttore dei lavori abbiano, per previsione contrattuale, escluso ogni potere di iniziativa e valutazione critica dell’appaltatore relegandolo nella posizione di nudis minister. [ Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità esclusiva dell’appaltatore per il cedimento della copertura di un edificio realizzata, in assenza di divieti contrattuali di iniziativa, nonostante l’inidoneità delle strutture d’appoggio e la mancata esecuzione a cura del committente di opere ritenute necessarie ed espressamente richieste dall’appaltatore medesimo ].
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