14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5981 del 22 giugno 1994
Testo massima n. 1
Il principio in base al quale l’autonomia e la responsabilità dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera non vengono meno per il fatto che egli abbia ottemperato a specifiche richieste o direttive del committente opera a tutela dei diritti assoluti dei terzi che possono subire lesioni per effetto della supina esecuzione da parte dell’appaltatore di dette direttive, ma non anche nei rapporti interni tra appaltatore [ o prestatore d’opera ] e committente, nei quali obbligo del primo è solo quello di prospettare al secondo gli inconvenienti tecnici ed eventualmente i pericoli derivanti dall’esecuzione dell’opera secondo le sue direttive e richieste, ma non quello di rifiutare il compimento dell’opera stessa. [ Nella specie, il prestatore d’opera aveva prospettato l’inadeguatezza degli interventi di riparazione parziale del motore di un autoveicolo che il committente aveva egualmente voluti ].
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