Cass. civ. n. 848 del 17 gennaio 2020
Testo massima n. 1
L'art. 1148 c.c. si applica sia ai frutti civili sia a quelli naturali, venendo in rilievo, nel primo caso, un debito di valuta e, nel secondo, uno di valore.
L'art. 1148 c.c. si applica sia ai frutti civili sia a quelli naturali, venendo in rilievo, nel primo caso, un debito di valuta e, nel secondo, uno di valore.