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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8005 del 8 agosto 1990

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8005 del 8 agosto 1990

Testo massima n. 1

La molestia di diritto, per la quale l’art. 1585 primo comma c.c. stabilisce l’obbligo di garanzia del concedente, si verifica quando un terzo, reclamando sul bene locato diritti reali o personali in conflitto con le posizioni accordate al conduttore dal contratto locativo, compia atti di esercizio della relativa pretesa, così implicando perdita o menomazione del godimento. Pertanto, nell’ipotesi di materiale impossessamento con condotta illecita, ancorché motivata con la pretesa titolarità del diritto di far uso del bene, sì è al di fuori di detta previsione, e ricorre la molestia di fatto, per la quale il locatario, ai sensi del secondo comma del citato art. 1585 c.c., ha azione diretta contro l’autore dell’illecito.

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