Cass. civ. n. 8005 del 8 agosto 1990
Testo massima n. 1
La molestia di diritto, per la quale l'art. 1585 primo comma c.c. stabilisce l'obbligo di garanzia del concedente, si verifica quando un terzo, reclamando sul bene locato diritti reali o personali in conflitto con le posizioni accordate al conduttore dal contratto locativo, compia atti di esercizio della relativa pretesa, così implicando perdita o menomazione del godimento. Pertanto, nell'ipotesi di materiale impossessamento con condotta illecita, ancorché motivata con la pretesa titolarità del diritto di far uso del bene, sì è al di fuori di detta previsione, e ricorre la molestia di fatto, per la quale il locatario, ai sensi del secondo comma del citato art. 1585 c.c., ha azione diretta contro l'autore dell'illecito.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi