Cass. civ. n. 3831 del 22 agosto 1977

Testo massima n. 1


Si ha molestia di diritto - contro la quale il locatore è tenuto a garantire il conduttore, ai sensi dell'art, 1585, primo comma c.c. - quando il terzo tenda a privare il conduttore del godimento della cosa locata, reclamando un diritto contrastante col suo godimento, mentre si ha molestia di fatto - contro la quale il locatore non è tenuto a garantire il conduttore, ai sensi dell'art. 1585, secondo comma c.c. - quando il terzo pregiudichi il godimento del conduttore pur senza contestare il diritto di servirsi della cosa locata per l'uso a cui essa è destinata. (Nella specie, la Corte ha definito molestia di diritto quella con cui un terzo asporti, dicendosene proprietario, le canne fumarie di cui sia corredato un immobile locato per essere destinato a torrefazione di caffè).

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