Cass. civ. n. 7331 del 14 marzo 2023

Testo massima n. 1


SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE Cooperativa edilizia - Rimborso del mutuo - Obbligo - Socio decaduto per assenza dei requisiti di legge - Conseguente mancata stipula dell’atto di acquisto e mancata assegnazione dell’alloggio - Esclusione - Cooperativa o socio assegnatario - Spettanza - Condizioni.


In tema di cooperativa edilizia, il socio decaduto per mancata titolarità dei requisiti di legge, non avendo stipulato l'atto d'acquisto dell'alloggio e non avendone ricevuto l'assegnazione, non deve restituire il mutuo contratto per l'edificazione dell'immobile a lui destinato, dovendosi identificare i "soggetti interessati" menzionati al riguardo dall'art. 23, l. n. 457 del 1978, nella stessa cooperativa, se il contributo sul programma costruttivo viene annullato prima dell'assegnazione degli alloggi, o i privati, se sono assegnatari, o se hanno realizzato loro gli alloggi.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 2523 del 1994

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1394
Legge 05/08/1978 num. 457 art. 23
Legge 05/08/1978 num. 457 art. 18

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE