Cass. civ. n. 26948 del 5 ottobre 2021

Testo massima n. 1


L'art. 1303 cod. civ. disciplina gli effetti della confusione quale modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento in relazione alle obbligazioni solidali stabilendo, al primo comma che se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel debitore. L'effetto estintivo della confusione si determina solo per la quota dell'obbligazione solidale.

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