Cass. pen. n. 7348 del 21 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Richiesta di proroga delle indagini - Dichiarazione di incompetenza del giudice per le indagini preliminari ex art. 22, comma 1, cod. proc. pen. e restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Esclusione - Ragioni.


Non è affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto della proroga del termine di durata delle indagini, dichiara la propria incompetenza per territorio e restituisce gli atti al pubblico ministero, senza individuare il giudice competente, posto che non si determina una stasi irreversibile del procedimento, potendo l'organo dell'accusa avanzare nuova richiesta di proroga al giudice territorialmente competente. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'onere di individuare il giudice competente è previsto dall'art. 22, comma 3, cod. proc. pen., solo dopo la chiusura della fase delle indagini preliminari).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 6586 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST.

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