Cass. civ. n. 7356 del 19 marzo 2024
Testo massima n. 1
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Avvocato difeso in proprio - Prestazione professionale assoggettata a IVA - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
È esclusa dall'applicazione dell'IVA la prestazione professionale dell'avvocato svolta per difesa personale ai sensi dell'art. 86 c.p.c., stante la coincidenza in un unico soggetto delle qualità di prestatore e di fruitore del servizio; pertanto, detta imposta indiretta non è dovuta dalla parte soccombente, estranea al rapporto, al legale risultato vittorioso, comunque tenuto, all'atto del ricevimento delle spese liquidate, a rilasciare una quietanza, anche per giustificare l'incasso assoggettato all'imposta (diretta) sul reddito.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.