Cass. pen. n. 7359 del 24 ottobre 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA - IN GENERE - Sottrazione di corrispondenza bancaria al coniuge finalizzata alla produzione nel giudizio di separazione - Reato di cui all'articolo 616 cod. pen. - Sussistenza - Giusta causa - Esclusione - Ragioni.
Integra il delitto di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, la condotta di colui che sottragga, al fine di produrla nel giudizio civile di separazione, la corrispondenza bancaria inviata al coniuge, non ravvisandosi, in tal caso, la giusta causa di cui all'art. 616, comma secondo, cod. pen., posto che il giudice può ordinare, d'ufficio o su istanza di parte, al coniuge o al terzo l'esibizione della documentazione necessaria per chiarire le condizioni economiche delle parti.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 210
Cod. Proc. Civ. art. 706