Cass. civ. n. 12032 del 13 aprile 2022

Testo massima n. 1


Quando il promissario acquirente di un immobile, garantito libero da ipoteche ma, in realtà, da esse gravato, si avvale della facoltà di recesso prevista dell'art. 1385 c.c. ovvero ha chiesto la risoluzione del preliminare, per effetto dell'art. 1453 c.c., 2° comma, il promittente venditore non può più attivarsi per ottenere la cancellazione della garanzia.

Testo massima n. 2


La risoluzione prevista dall'art. 1482 c.c., che ha carattere automatico e stragiudiziale, operando allo stesso modo della diffida ad adempiere, non costituisce per l'acquirente un rimedio speciale o esclusivo, ma alternativo, di ulteriore protezione e tutela del suo interesse all'adempimento, sicché egli conserva la possibilità di esperire l'azione ordinaria di risoluzione del contratto, in presenza del presupposto già richiamato della gravità dell'inadempimento.

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