Cass. pen. n. 7362 del 14 novembre 2023

Testo massima n. 1


REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Estinzione del reato per condotte riparatorie - Rimessione in termini ex art. 162-ter, comma secondo, cod. pen. - Omessa quantificazione del risarcimento da parte della persona offesa - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.


In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la rimessione in termini prevista dall'art. 162-ter, comma secondo cod. pen. presuppone, a fronte di un già proposto congruo risarcimento, l'impossibilità per l'imputato di adempiere per causa a lui non imputabile che non può, quindi, individuarsi nell'omessa quantificazione del danno da riparare a opera della persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte, evidenziato che l'istituto deflattivo non prevede l'accordo tra l'imputato e la persona offesa, ha censurato la decisione del giudice di merito che, dando rilievo alla circostanza che la richiesta di liquidazione rivolta alle parti civili era rimasta senza risposta, aveva dichiarato estinto il reato nonostante la quantificazione e l'offerta di risarcimento fossero avvenute oltre il termine di apertura del dibattimento).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 16674 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 162 ter

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