Cass. civ. n. 17946 del 24 luglio 2013
Testo massima n. 1
Nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, la volontà negoziale - i cui vizi possono essere fatti valere dall'ente medesimo a norma dell'art. 1441 cod. civ. - deve essere tratta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra le stesse stipulato, interpretato secondo i canoni di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., mentre le deliberazioni dei competenti organi dell'ente hanno rilevanza ai soli fini del procedimento formativo della volontà di uno dei contraenti.
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