Cass. pen. n. 7383 del 13 febbraio 2025

Testo massima n. 1


NAVIGAZIONE - Delitto di omissione di assistenza a navi o persone in pericolo di cui all'art. 1158 cod. nav. - Responsabilità a titolo di concorso dei componenti dell'equipaggio - Contributo causale di ognuno rispetto alla realizzazione del reato proprio oggetto di volontà comune - Necessità - Esclusione - Ragioni.


In tema di omissione di assistenza a navi o persone in pericolo, di cui all'art. 1158 cod. nav., la responsabilità concorsuale dei componenti dell'equipaggio nel reato proprio del comandante del natante, configurabile a condizione che sussista la conoscenza, da parte dei primi, della qualità personale rivestita da quest'ultimo, prevista dall'art. 1081, comma primo, cod. nav., non presuppone che il contributo di ciascuno costituisca, sul piano causale, condizione dell'evento, in quanto è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore causativo di un apporto apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Cod. Navig. art. 1158
Cod. Navig. art. 1081 com. 1
Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

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