Cass. civ. n. 20870 del 2 agosto 2019
Testo massima n. 1
In tema di appalto, sussistendo, ai sensi dell'art. 1658 c.c., la presunzione che la materia necessaria a compiere l'opera venga fornita dall'appaltatore, incombe sul committente l'onere di provare di aver venduto i materiali all'appaltatore, anche ai fini dell'incidenza di tale circostanza sulla determinazione del corrispettivo dell'appalto.
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